OGGETTO | UTILIZZO DEL CONTANTE – DAL 1 GENNAIO LA SOGLIA SCENDE A €. 1.000 |
RIFERIMENTI | ART. 18, DL 124/2019 – ART. 49, D.LGS. 231/2007 |
Sintesi: il “Collegato” alla legge di Bilancio 2020 ha disposto un progressivo abbassamento della soglia all’utilizzo del denaro contante da realizzarsi entro il 2022. In particolare: dal 1/07/2020 fino al 31/12/2021 è stato applicato il limite di €. 1.999,99a partire dl 1/01/2022 sarà applicato il limite di €. 999,99 Si ricorda che detto limite si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. |
L’art. 18 del D.L. n. 124/2019 (cd. “Collegato alla legge di bilancio 2020”), ha previsto la riduzione:
– dal 1° gennaio 2022 in poi da € 2.000 ad € 1.000
il limite previsto per il trasferimento di denaro contante.
PERIODO | LIMITE | PERIODO | LIMITE |
dal 26/12/2002 al 29/04/2008 | 12.500 | dal 6/12/2011 al 31/12/2015 | 1.000 |
dal 30/04/2008 al 24/06/2008 | 5.000 | dal 1/01/2016 al 30/06/2020 | 3.000 |
dal 25/06/2008 al 30/05/2010 | 12.500 | dal 1/07/2020 al 31/12/2021 | 2.000 |
dal 31/5/2010 al 12/08/2011 | 5.000 | dal 1/01/2022 | 1.000 |
dal 13/08/2011 al 5/12/2011 | 2.500 |
Il divieto scatterà già per importi uguali a €. 1.000; il trasferimento in contanti è ammesso fino ad €. 999,99. |
Il limite si applica anche al trasferimento:
- di libretti di deposito bancari o postali al portatore
- di titoli al portatore in euro o in valuta estera
Fino al 31/12/2021 è vietato il trasferimento:
- di denaro contante
- o di libretti di deposito bancari o postali al portatore
- o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a €. 2.000.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere all’intermediazione di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Frazionamento: il trasferimento superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (CM MEF n. 2/2012). |
Per quanto attiene la disciplina degli assegni (bancari, postali e circolari):
- possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a €. 1.000 esclusivamente indicando:
- il nome o la ragione sociale del beneficiario
- e la clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 5, 7 e 8, D. Lgs. 231/2007).
Le operazioni di:
– prelievo e e/o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi.
Se sono superiori ai limiti non concretizzano, quindi, automaticamente una violazione (FAQ n. 10 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017). Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di segnalazione da parte dei professionisti. |
Dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sull’IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni relative a tale disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Il minimo edittale:
- per le violazioni commesse e contestate dal 1/07/2020 al 31/12/2021 è pari a €. 2.000
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1/01/2022, il minimo edittale sarà anch’esso abbassato ad €. 1.000 (art. 63 co. 1-ter , D. Lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito).
Maggiorazione: per le violazioni relative a importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007). |
OBLAZIONE (art. 65, co. 9, D. Lgs. n.231/2007): alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’oblazione (art. 16, L. 689/1981).
Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta.
La riduzione ammessa e pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata.
Recidiva: il diritto all’oblazione non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 gg precedenti la ricezione dell’atto di contestazione o laddove il destinatario si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà |
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti (art. 51, co. 1, D. Lgs. 231/2007); essi:
– sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato
è le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
COERENZA DELL’OPERAZIONE RISPETTO AL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 (prelievo o versamento pari o superiore a 15.000 euro) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto (art. 35 co. 1, 3’ periodo, D. Lgs. 231/2007). |